Statuti

Lo statuto costituisce la base giuridica di Formazione commerciale Svizzera FOCOS. Esso disciplina lo scopo, l’organizzazione e i compiti dell’associazione. Qui trova la versione aggiornata dello statuto presentata in forma chiara e strutturata.

Parte 1 Nome e sede

È costituita, ai sensi dell’art. 60 ss. CC, l’associazione denominata «Bildung Kaufleute Schweiz» (BIKAS), «Formation Commerciale Suisse» (FOCOS), «Formazione Commerciale Svizzera» (di seguito FOCOS), «Commercial Education Switzerland» (COEDS). L’associazione è politicamente e confessionalmente neutra e ha durata indeterminata.

L’associazione ha sede presso il domicilio del Segretariato.

Parte 2 Finalità e compiti

FOCOS, in qualità di associazione per la formazione professionale, controlla e coordina insieme alle sue organizzazioni associate la formazione commerciale di base a livello nazionale e con una prospettiva intersettoriale.

FOCOS garantisce in tal modo lo sviluppo coerente e orientato al futuro di un campo professionale permeabile e attraente, rispettando al tempo stesso le esigenze e le peculiarità dei singoli rami e delle loro aziende di formazione.

FOCOS svolge in particolare i seguenti compiti:

a in qualità di ente responsabile della formazione professionale di base per impiegato/a di commercio con attestato federale di capacità (AFC), assume la responsabilità definita conformemente alle competenze formative;

b definisce il profilo e i contenuti delle formazioni professionali di base di sua competenza;

c sviluppa con continuità e tempestività le basi necessarie per la formazione commerciale di base garantendone così la qualità e l’attualità;

d è partner di riferimento per la Confederazione e i Cantoni nelle questioni concernenti la formazione commerciale di base;
e sostiene le sue organizzazioni associate mediante:

  • lo sviluppo di standard nazionali per la formazione commerciale di base e la loro implementazione nella prassi e nel controllo della qualità;
  • la messa a disposizione di documenti di base e attuativi per tutti i luoghi di formazione, le forme di formazione e i percorsi di qualificazione professionale;
  • lo scambio di informazioni, collaborazioni ed esperienze tra i rami della formazione e degli esami commerciali e i rispettivi membri.

Per adempiere ai suoi compiti FOCOS opera in stretta collaborazione con le sue organizzazioni associate, gli altri organi responsabili e i partner della formazione professionale.

Ulteriori compiti risultano dalla rispettiva strategia applicabile di FOCOS.

Parte 3 Finanze e adesione

L’associazione si finanzia attraverso:

a le quote associative;
b i proventi derivanti dall’erogazione di servizi, contratti di servizi e di cooperazione;
c i contributi nel quadro della legge sulla formazione professionale;
d sponsorizzazioni e donazioni.

Per le passività dell’associazione risponde solo il patrimonio dell’associazione. La responsabilità dei membri è esclusa.

Non persegue alcun profitto. Un eventuale utile netto dovrà essere riportato all’anno associativo successivo. È esclusa la distribuzione dell’utile netto tra i membri.

FOCOS è rappresentata in modo giuridicamente vincolante dalla firma collettiva di due membri del Consiglio direttivo o dalla firma collettiva di un membro del Consiglio direttivo e del direttore/della direttrice. Per agevolare lo svolgimento delle attività e per i casi particolari il Consiglio direttivo ha la facoltà di regolamentare il diritto di firma in altro modo.

I membri di FOCOS sono organizzazioni di formazione professionale investiti della responsabilità in qualità di ramo della formazione e degli esami commerciali o sono promotori di un ramo nell’ambito delle direttive dell’Ordinanza sulla formazione professionale.

I compiti dei rami della formazione e degli esami commerciali risultano dall’Ordinanza sulla formazione professionale, dal piano di formazione e dai documenti a valle del piano di formazione per garantire e implementare la formazione professionale di base e promuovere la qualità.

6.1 Acquisizione

Un ramo di formazione e d’esame può essere ammesso dall’Assemblea dei delegati previa domanda al Consiglio direttivo. La procedura di riferimento e i relativi presupposti sono disciplinati nel regolamento separato intitolato «Procedura per l’ammissione di nuovi rami di formazione e d’esame».

6.1.1 Tassa di ammissione

I nuovi membri devono versare una tassa di ammissione pari a CHF 2’000.–. L’Assemblea dei delegati ha la facoltà di aumentare la tassa di ammissione fino a un importo massimo di CHF 40’000.– se nei 5 anni precedenti la domanda di adesione i rami della formazione e degli esami commerciali hanno versato contributi a destinazione vincolata ai sensi dell’articolo 8.4. La determinazione avviene pro rata temporis, in base all’ammontare e alla ripartizione stabiliti dall’Assemblea dei delegati su proposta del Consiglio direttivo, conformemente agli articoli 8.1 e 8.3.1.

6.2 Cessazione

6.2.1 Cessazione ordinaria

L’adesione termina:

a mediante disdetta per lettera raccomandata e con preavviso di sei mesi entro la fine dell’anno associativo. La disdetta scritta deve essere presentata presso il Segretariato della FOCOS all’attenzione del Consiglio direttivo;

b con lo scioglimento dei rami della formazione e degli esami commerciali; Lo scioglimento avviene nell’ambito dell’adeguamento dell’Ordinanza sulla formazione professionale (allegato 1 «Rami della formazione e degli esami commerciali») e del piano di formazione (allegato 2 «Specifiche del ramo»).

L’estinzione della qualità di membro ha effetto alla data di scioglimento del ramo di formazione e d’esame, ma non anteriormente al completamento di tutti i rapporti di apprendistato in corso all’interno del ramo interessato.

6.2.2 Cessazione straordinaria

L’adesione all’associazione può terminare:

a in caso di mancato pagamento delle quote associative dovute e di altri obblighi finanziari verso FOCOS;
b in caso di violazione grave degli statuti o degli interessi di FOCOS.

L’Assemblea dei delegati decide la cessazione straordinaria della qualità di membro.

7.1 In generale

L’ammontare delle quote associative viene determinato annualmente dall’Assemblea dei delegati.

a La quota associativa viene fatturata per un anno associativo.

b In caso di adesione durante l’anno associativo in corso, il calcolo avviene pro rata temporis.

c In caso di recesso o esclusione fuori termine, non sussiste alcun diritto a rimborso o riduzione della quota associativa né di ulteriori contributi dovuti.

7.2 Quota associativa ordinaria

7.2.1 Quota di base

Tutti i membri sono tenuti al versamento di una quota di base annua pari al 50 % dell’ammontare della quota associativa approvata.

La quota di base è calcolata come segue:

  • 50 % della quota associativa approvata dall’Assemblea dei delegati diviso per il numero di membri FOCOS.

7.2.2 Quota del rapporto di apprendistato

Inoltre, tutti i membri versano una quota annua per il rapporto di apprendistato, che copre il restante 50 % della quota associativa.

Essa si calcola proporzionalmente al numero dei rapporti di apprendistato come segue:

  • 50 % della quota associativa approvata divisa per il numero totale di contratti di apprendistato dei membri, moltiplicato per il numero di contratti di apprendistato del rispettivo ramo di formazione e d’esame;
  • la base è costituita dai dati statistici più recenti dell’Ufficio federale di statistica ai sensi dell’articolo 19.

7.3 Contributi a destinazione vincolata

Possono essere riscossi contributi a destinazione vincolata per compiti e progetti particolari.

L’ammontare e la distribuzione dei contributi a destinazione vincolata per i rami di formazione e d’esame sono stabiliti dall’Assemblea dei delegati su richiesta del Consiglio direttivo.

7.3.1 Esenzione

Le richieste di esenzione dai contributi motivate devono essere sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei delegati. Non sussiste alcun diritto all’esenzione per i contributi a destinazione vincolata stanziati per compiti relativi a questioni intersettoriali e/o scolastiche.

Parte 4 Organi

Gli organi di FOCOS sono:

  • l’Assemblea dei delegati
  • il Consiglio direttivo
  • il Comitato esecutivo
  • il Segretariato
  • l’Organo di revisione

9.1 Compiti

l’Assemblea dei delegati è l’organo superiore di FOCOS. Essa è investita di tutte le competenze statutarie e giuridicamente irrevocabili, in particolare:

a Controllo strategico

  • approvazione della strategia dell’associazione e delle priorità nel contesto della pianificazione pluriennale;
  • approvazione di delibere, contratti e regolamenti che vincolano direttamente i soci;
  • approvazione del verbale dell’ultima Assemblea dei delegati;
  • approvazione della relazione annuale del Consiglio direttivo;
  • gestione delle domande dei membri, del Consiglio direttivo e del Segretariato;
  • sgravio del Consiglio direttivo.

b Finanze e contributi

  • approvazione del budget e della pianificazione pluriennale;
  • presa d’atto della pianificazione finanziaria;
  • decisione sull’ammontare della tassa di ammissione per i nuovi membri;
  • approvazione del bilancio annuale e presa d’atto della relazione dell’Organo di revisione;
  • decisione sull’importo delle quote associative e degli eventuali contributi a destinazione vincolata nonché elaborazione delle domande di esenzione dai contributi a destinazione vincolata.

c Elezione delle cariche

  • elezione della Presidente o del Presidente e degli altri membri del Consiglio direttivo;
  • elezione dell’Organo di revisione.

d Membri e struttura

  • deliberazione sull’adesione ad altre organizzazioni;
  • ammissione di nuovi membri;
  • risoluzione e liquidazione.

L’Assemblea dei delegati può trasferire al Consiglio direttivo le funzioni che per legge non sono riservate alla sua competenza.

9.2 Composizione e diritto di voto

L’Assemblea dei delegati è costituita dai delegati designati dai membri di FOCOS. Ai sensi dell’articolo 6, per membri si intendono i rami della formazione e degli esami commerciali riconosciuti.

Il numero di delegati per ciascun ramo di formazione e d’esame è determinato dal numero totale di apprendistati in corso (tutti e tre gli anni di apprendistato) nella professione Impiegato/Impiegata di commercio ACF:

a fino a 1’000 rapporti di apprendistato: 1 delegato;
b da 1’001 a 3’000 rapporti di apprendistato: 2 delegati;
c da 3’001 a 10’000 rapporti di apprendistato: 5 delegati;
d da 10’001 a 15’000 rapporti di apprendistato: 9 delegati;
e a partire da 15’001 rapporti di apprendistato: 12 delegati.

Il calcolo viene effettuato ogni anno al 1° luglio sulla base dei rispettivi dati statistici più recenti dell’Ufficio federale di statistica (UST), conformemente all’articolo 17 dei presenti statuti.

I membri (rami della formazione e degli esami commerciali) sono responsabili della nomina dei propri delegati, entro il limite del numero di voti a loro spettante.

I delegati sono tenuti a registrarsi presso il Segretariato prima dell’assemblea. Ciascun delegato ha diritto a un voto. Ha inoltre la facoltà di rappresentare, previa procura scritta, al massimo tutti i voti dei delegati del proprio ramo di formazione e d’esame.

Il Segretariato tiene un registro ufficiale di queste persone.

9.3 Elezioni e durata del mandato

L’Assemblea dei delegati elegge:

  • la persona alla presidenza (presidenza unica o copresidenza);
  • i membri del Consiglio direttivo;
  • l’Organo di revisione.

a La durata del mandato della presidenza e dei membri del Consiglio direttivo è stabilita in tre anni. L’organo di revisione è eletto per la durata di un anno. Sono ammesse rielezioni.

b Le elezioni hanno luogo nell’ambito dell’Assemblea ordinaria dei delegati.

c L’inizio del mandato è, di norma, fissato all’inizio dell’anno associativo.

9.3.1 Procedura elettorale

È considerato eletto colui che consegue la maggioranza semplice dei voti validi espressi.

Qualora la maggioranza semplice non venga raggiunta da alcun candidato al primo turno di votazione, si procede a un turno successivo. Dopo ogni turno, viene escluso il candidato che ha ottenuto il minor numero di voti.

Disposizioni particolari per la presidenza

Il Consiglio direttivo conduce la procedura preliminare per l’individuazione di persone idonee. I candidati in lizza per l’elezione vengono annunciati contestualmente all’invito all’Assemblea dei delegati.

Qualora i membri del Consiglio direttivo per effetto di tale funzione ricoprano incarichi in altre organizzazioni (associazioni, commissioni, comitati, ecc.), li rendono disponibili al momento delle dimissioni dal Consiglio.

9.4 Organizzazione dell’assemblea

L’Assemblea dei delegati ha luogo, di norma, con cadenza annuale. Essa viene convocata dal Consiglio direttivo. Il Segretariato invia per conto del Consiglio direttivo l’invito almeno tre settimane prima della data dell’assemblea, allegando l’ordine del giorno e la documentazione, ad esempio eventuali spiegazioni.

Tutti i membri possono partecipare all’Assemblea dei delegati. Hanno diritto di voto i delegati dei membri ufficialmente registrati.

Le domande relative all’inserimento di punti all’ordine del giorno, presentate dagli organi nonché dai rami della formazione e degli esami commerciali affiliati, devono pervenire al Segretariato entro e non oltre sei settimane prima dell’assemblea. Il Consiglio direttivo decide la data della trattazione e redige un elenco delle pendenze.

La data della successiva assemblea viene comunicata durante l’assemblea in corso.

Il Consiglio direttivo può convocare assemblee dei delegati straordinarie. Un’assemblea straordinaria deve essere convocata in ogni caso qualora:

  • almeno il 20 % dei rami di formazione e d’esame
  • oppure i membri che insieme detengono almeno il 20 % dei voti

lo richiedono.

9.5 Adozione delle delibere e quorum

9.5.1 Votazioni e delibere

  • Le votazioni avvengono di norma a scrutinio palese mediante alzata delle schede di voto.
  • È prevista la votazione segreta qualora:
    • un delegato o un membro del Consiglio direttivo ne avanzi richiesta e
    • almeno il 20 % degli aventi diritto di voto presenti o rappresentati dia il proprio consenso.
  • Per le decisioni relative a questioni di natura ordinaria è sufficiente la maggioranza semplice dei voti validi espressi.
  • Le astensioni non sono considerate voti espressi e non vengono conteggiate nel calcolo della maggioranza.
    Sulle trattative viene redatto un verbale che deve essere sottoscritto dal presidente della seduta e da colui che redige il verbale.

9.5.2 Quorum speciali

  • Una modifica dello scopo dell’associazione, una fusione o lo scioglimento dell’associazione richiede l’unanimità dei voti degli aventi diritto presenti o rappresentati.
  • Per tutte le altre modifiche statutarie, nonché per l’introduzione di contributi a destinazione vincolata, è richiesta una maggioranza qualificata di due terzi dei voti degli aventi diritto presenti o rappresentati.

10.1 Compiti

Al Consiglio direttivo è affidata la guida strategica dell’associazione. Esso delibera su tutti gli affari nell’ambito delle sue competenze e del bilancio nonché nel rispetto dei poteri dell’Assemblea dei delegati, a meno che questi non siano stati delegati ad altri organi.

È responsabile in particolare dei seguenti compiti:

a Gestione strategica

  • gestione dell’associazione nell’ambito dello scopo e dei compiti dell’associazione, vale a dire mediante lo sviluppo della politica e della strategia dell’associazione;
  • convocazione dell’Assemblea dei delegati;
  • redazione della relazione annuale nonché determinazione, preparazione ed esecuzione dell’Assemblea dei delegati ed implementazione delle sue delibere;
  • approvazione degli obiettivi operativi;
  • garanzia di un sistema di controllo interno e di gestione del rischio adeguato all’associazione;
  • approvazione della struttura organizzativa e dirigenziale, compreso il regolamento interno di FOCOS.

b Finanze e pianificazione

  • redazione del bilancio e della pianificazione pluriennale da sottoporre all’Assemblea dei delegati;
  • vigilanza sull’impiego dei mezzi finanziari.

c Controllo operativo

  • vigilanza sul Comitato esecutivo, in particolare per quanto concerne il rispetto di leggi, statuti, regolamenti e direttive;
  • definizione dei compiti e delle competenze del Comitato esecutivo e del Segretariato nel regolamento interno di FOCOS;
  • nomina della direttrice o del direttore;
  • vigilanza sul Segretariato, in particolare per quanto concerne il rispetto di leggi, statuti, regolamenti e direttive;
  • domanda di ammissione di rami di formazione e d’esame all’Assemblea dei delegati.

Le precisazioni relative ai compiti sono descritte nel regolamento interno di FOCOS.

10.2 Composizione

Il Consiglio direttivo è composto da 9 membri, al massimo 13, e si costituisce dei membri di FOCOS ai sensi dell’articolo 6 del presente statuto, delle organizzazioni di categoria specifiche dei campi professionali e di aziende formatrici in diversi settori e professioni.

I membri di FOCOS detengono la maggioranza dei seggi. Ai fini di un ampio coinvolgimento degli stakeholder della formazione commerciale di base, anche i non membri di FOCOS possono essere eletti nel Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è autocostituito, ad eccezione dell’elezione della Presidente o del Presidente. Il Consiglio direttivo provvede, in caso di cessazione di un proprio membro durante il mandato, all’elezione del sostituto in conformità con le disposizioni del regolamento interno di FOCOS.

10.3 Organizzazione delle sedute e adozione delle delibere

Ogni membro del Consiglio direttivo ha diritto a un voto. Il Consiglio direttivo delibera validamente se almeno 6 membri sono presenti.

Le delibere sono approvate a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto della Presidente o del Presidente.

Le precisazioni relative alla conduzione delle sedute, all’adozione delle delibere, alla redazione dei verbali e alla ripartizione dei compiti all’interno del comitato sono disciplinate dal regolamento interno di FOCOS.

10.4 Deleghe e collaborazione

Il Consiglio direttivo può trasferire determinate funzioni al Comitato esecutivo, al Segretariato o ad altri organi di FOCOS
La delega avviene nel rispetto della responsabilità strategica complessiva. La collaborazione nei comparti e nei comitati è regolata dal regolamento interno di FOCOS.

La collaborazione con il Segretariato e con il Comitato esecutivo si svolge conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento interno di FOCOS.

11.1 Compiti

Il Comitato esecutivo, su incarico del Consiglio direttivo, è responsabile dell’elaborazione delle attività principalmente operative.

Esso coordina le attività e i progetti in corso, accompagna l’attuazione delle decisioni strategiche e prepara gli affari da sottoporre al Consiglio direttivo. A tal fine, i lavori vengono affrontati in comparti organizzati per tematiche.

11.2 Composizione ed elezione

Il Comitato esecutivo è costituito da 4 a 6 membri. È composto da:

  • la Direzione;
  • i membri del Consiglio direttivo con responsabilità di comparto ai sensi dell’articolo 10 dei presenti statuti.

I dettagli sulle modalità operative e le competenze decisionali definitive sono disciplinati nel regolamento interno di FOCOS.

11.3 Organizzazione delle sedute e adozione delle delibere

Il comitato si riunisce regolarmente. La convocazione, la conduzione delle riunioni, le procedure decisionali e la redazione dei verbali sono disciplinate dal regolamento interno di FOCOS.

Le riunioni sono di norma presiedute dalla Direzione o da un sostituto designato proveniente dal comitato o dalla Presidenza.

Il coordinamento operativo dei comparti e l’assegnazione dei compiti avvengono nell’ambito del regolamento interno di FOCOS.

12.1 Compiti

Il Segretariato è preposto alla gestione operativa dell’associazione. I compiti, le competenze e le responsabilità del Segretariato sono stabiliti in modo vincolante nel regolamento interno di FOCOS. Il Segretariato è responsabile dell’esecuzione dei compiti e del bilancio dell’associazione e gestisce il Segretariato della CSSPQ.

Alla guida del Segretariato vi è una direttrice o un direttore. La direttrice o il direttore presiede il Comitato esecutivo e partecipa con voto consultivo alle sedute dell’Assemblea dei delegati e del Consiglio direttivo.

L’Organo di revisione collabora con il Segretariato. Ulteriori dettagli sulla collaborazione possono essere disciplinati nel regolamento interno di FOCOS.

13.1 Compiti e responsabilità

Quale Organo di revisione della FOCOS viene nominata una società fiduciaria che controlla la contabilità e redige ogni anno per l’Assemblea dei delegati un rapporto scritto circa i risultati dei propri controlli.

13.2 Elezione e durata del mandato

L’Assemblea dei delegati elegge l’Organo di revisione per un mandato della durata di un anno. La rielezione è possibile.

Parte 5 Commissioni e gruppi tecnici

Il Consiglio direttivo può istituire, se necessario, commissioni permanenti, gruppi tecnici o gruppi di lavoro dedicati. Essi provvedono a fornire supporto specialistico sulle tematiche, a garantire la qualità e a elaborare compiti specifici.

La composizione, la durata del mandato e le modalità operative sono definite conformemente al rispettivo incarico. I membri vengono nominati dal Consiglio direttivo.

Ulteriori disposizioni, in particolare concernenti l’organizzazione, la cooperazione e la verbalizzazione, sono disciplinate nel regolamento interno di FOCOS.

La Conferenza dei responsabili dei rami è istituita al fine di garantire lo scambio tecnico e il coordinamento delle questioni operative nell’ambito della formazione commerciale di base.

Essa viene convocata dal Segretariato, su incarico del Consiglio direttivo, una o due volte l’anno ed è presieduta dalla Presidente, dal Presidente o dalla Direzione.

La conferenza persegue in particolare le seguenti finalità:

  • il riscontro in merito a questioni di attuazione e standard comuni;
  • lo scambio di esperienze tra i membri;
  • la consulenza al Consiglio direttivo in merito agli sviluppi strategici.

I risultati della conferenza possono confluire nel lavoro dei comparti, del Consiglio direttivo o della CSSPQ. L’organizzazione, la convocazione e la documentazione della conferenza si conformano al regolamento interno di FOCOS.

La CSSPQ è un’istanza congiunta di FOCOS e della Comunità di interessi Formazione commerciale di base Svizzera (CIFC Svizzera) ed è la sede per i partenariati di collaborazione. I compiti della CSSPQ risultano dalle rispettive ordinanze della formazione e sono disciplinati in un regolamento operativo separato di FOCOS e CIFC Svizzera.

Parte VI Disposizioni generali

L’anno associativo decorre dal 1° agosto al 31 luglio dell’anno successivo.

Per il calcolo del numero dei delegati e della quota per i rapporti di apprendistato è determinante il totale degli apprendistati relativi ai tre anni della professione Impiegata/Impiegato di commercio AFC nel campo di formazione «Economia e Amministrazione», secondo i dati riportati nella statistica UST 15, Formazione e Scienza / Statistica della formazione professionale di base, pubblicata annualmente nel mese di giugno con i dati dell’anno precedente.

La liquidazione di FOCOS può essere deliberata solo nell’ambito di un’Assemblea straordinaria dei delegati (assemblea per la messa in liquidazione) appositamente designata per questa risoluzione.

L’assemblea per la messa in liquidazione si occupa esclusivamente della liquidazione di FOCOS. In caso di liquidazione gli utili e il capitale saranno donati a un’altra persona giuridica con sede in Svizzera che è esentasse per via del suo status senza scopo di lucro o per scopo pubblico.

L’assemblea per la messa in liquidazione è in grado di deliberare se è presente personalmente almeno la metà dei delegati. La delibera dello stato di liquidazione di FOCOS necessita l’unanimità dei delegati presenti o rappresentati.

Se il quorum non viene raggiunto l’assemblea per la messa in liquidazione non può deliberare e deve essere convocata una seconda assemblea. Tra la prima e la seconda assemblea devono intercorrere almeno tre mesi. La seconda assemblea per la messa in liquidazione è valida indipendentemente dal numero dei presenti; la delibera di liquidazione richiede inoltre il voto unanime dei delegati presenti o rappresentati anche alla seconda assemblea.

Una fusione può avvenire esclusivamente con un’altra persona giuridica con sede in Svizzera che è esentasse per via del suo status senza scopo di lucro o per scopo pubblico.

Parte VII Disposizioni finali

I presenti statuti sono stati approvati dall’Assemblea dei delegati il 16 settembre 2025.

Entrano in vigore il 1° gennaio 2026 e sostituiscono gli statuti del 31 ottobre 2012.

Foro competente è la sede del Segretariato. Berna, 16 settembre 2025

I membri fondatori

  • Settore automobilistico
  • Banche
  • Amministrazione federale
  • Chimica
  • Servizi e amministrazione (SA)
  • Commercio
  • Alberghiero-Gastronomico-Turistico (AGT)
  • Costruire e abitare
  • Logistica e trasporti internazionali
  • Comunicazione
  • Industria meccanica, elettrotecnica e metallurgica (MEM)
  • Industria alimentare
  • Notariato svizzero
  • Trasporti pubblici
  • Amministrazione pubblica (ovap)
  • Assicurazioni private
  • Agenzie viaggi
  • Santésuisse
  • Ospedali/cliniche/case di cura
  • Trasporti
  • Fiduciario/Immobiliare

Procedura per l’ammissione di nuovi rami di formazione e d’esame (RFE)
Allegato agli statuti

Un’organizzazione del mondo del lavoro (Oml) di rilevanza nazionale presenta una domanda scritta a FOCOS.

La domanda deve contenere:

  • descrizione del ramo e della relativa rilevanza;
  • motivazione della necessità di un ramo autonomo;
  • prova della disponibilità di un numero sufficiente di aziende e/o posti di formazione;
  • prova dell’implementazione degli standard minimi aziendali;
  • progetto per l’organizzazione dei CI e lo svolgimento degli esami;
  • disponibilità ad assumere il ruolo di organo responsabile e il finanziamento dei CI.
  • Verifica della completezza formale.
  • Consultazione con il richiedente in caso di dubbi.
  • Valutazione della coerenza strategica.

Consultazione degli organi interessati

  • Consiglio direttivo
  • CSSPQ

Le prese di posizione scritte vengono raccolte e documentate. Se necessario, la persona richiedente può essere invitata per una presentazione.

Secondo gli statuti FOCOS, articolo 6.1, un ramo di formazione e d’esame può essere ammesso dall’Assemblea dei delegati previa domanda al Consiglio direttivo. Costituiscono criteri decisionali:

  • la rilevanza strategica;
  • il contributo alla varietà e alla qualità nella formazione professionale commerciale di base;
  • l’estensione e la qualità della documentazione e delle prove presentate.

Delibera scritta (approvazione o rifiuto con motivazione).

In caso di decisione positiva:

  • ammissione come ramo di formazione e d’esame con regolamentazione contrattuale (obblighi, reporting, ecc.);
  • informazione a SEFRI e informazione ai Cantoni;
  • pubblicazione della delibera sul sito web / comunicazione ai membri.

L’organizzazione richiedente non può presentare ricorso in caso di domanda respinta.

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